“Così si riafferma la specialità”
La vicepresidente emerita della Corte costituzionale Daria de Pretis chiarisce da cosa è nata l’esigenza di modificare lo Statuto, i contenuti e la portata della proposta di riforma.
Docente di diritto amministrativo e poi rettrice dell’Università di Trento, per nove anni giudice e poi anche vicepresidente della Corte costituzionale, ora consulente tecnica delle Regioni e Province a Statuto speciale: chi meglio di Daria de Pretis ci poteva chiarire da cosa è nata la necessità di modificare lo Statuto di autonomia, i contenuti e la portata della proposta di riforma? Ecco i nostri quesiti e le risposte dell’insigne giurista.
Professoressa de Pretis, cosa è successo, giuridicamente, con la riforma del Titolo V: Costituzione e Statuto di autonomia non sono più “allineati”? Gli Statuti speciali si muovono nella vecchia logica del riparto delle funzioni tra Stato e Regioni, omogenea a quella originaria della Costituzione: definiscono le materie di competenza della Regione (e delle due Province autonome di Trento e Bolzano) e i loro limiti, il resto è competenza dello Stato. La riforma del Titolo V del 2001 ha reso disomogenee le due logiche: il nuovo articolo 117 della Costituzione rovescia il criterio di riparto assegnando alla Regione tutto ciò che non è espressamente attribuito allo Stato, mentre per gli Statuti speciali resta il criterio originario. Ad un apparente allargamento delle competenze delle Regioni ordinarie si è accompagnata però l’introduzione delle materie di esclusiva competenza statale, “trasversali”, elencate all’articolo 117 secondo comma. Sono materie che di fatto interferiscono con tutte quelle di competenza regionale, offrendo allo Stato un grande campo d’intervento in settori cruciali come l’ambiente, l’ordinamento civile, la libera concorrenza. In virtù della clausola di maggior favore – per cui ciò che in più è stato dato alle Regioni ordinarie, è esteso anche alle Speciali – le materie statali trasversali hanno finito per incidere, per varie ragioni, sulle competenze delle stesse Speciali anche al di là dell’ambito in cui strettamente avrebbero dovuto operare. In ogni caso ci troviamo in una situazione di confusione, di poca chiarezza, sulla quale è molto importante intervenire.
Quali sono, in sintesi, gli elementi forti della riforma dello Statuto? La revisione dei limiti delle competenze legislative, la ridefinizione delle materie in maniera più chiara, con un linguaggio e con nozioni che corrispondono ai tempi, l’introduzione del principio dell’intesa – lo Statuto può essere modificato solo in accordo con Regione e Province autonome – e il rafforzamento del ruolo delle Commissioni paritetiche nella formazione delle norme di attuazione.
Potremmo parlare, più che di un ripristino, di un consolidamento, anche pro-futuro, delle competenze legislative autonome? Dire ripristino vorrebbe dire che l’Autonomia è stata lesa e questo non mi sento di affermarlo. Direi che ci sono state delle incertezze, e una certa “eterogenesi dei fini” della stessa clausola di maggior favore, che, sebbene pensata per salvaguardare la specialità, non ha avuto esiti felici per le Speciali. Io parlerei di una riaffermazione della specialità alla luce del testo costituzionale. La specialità va riaffermata dentro un quadro costituzionale – e direi anche un quadro fattuale – che nel frattempo è cambiato.
mdg/gst
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