Le norme di attuazione
Definite dalla Corte costituzionale come ordinarie norme aventi forza di legge esse prevalgono sulla legge statale, in ragione del carattere “riservato e separato” che lo Statuto speciale attribuisce a tale fonte.
Le norme di attuazione occupano una posizione del tutto peculiare nell'ambito della gerarchia delle fonti, incontrando il solo e duplice limite del rispetto dello Statuto e della Costituzione. Definite dalla Corte costituzionale come ordinarie norme aventi forza di legge esse prevalgono sulla legge statale, in ragione del carattere “riservato e separato” che lo Statuto speciale attribuisce a tale fonte. La proposta di norma formulata dalla Commissione è “intangibile” nel senso che il Governo può accettare o meno la medesima ed adottarla nella forma del decreto legislativo, ma non può essere modificata nella sostanza (le sole integrazioni ammissibili sono infatti di natura formale). Gli schemi di decreti legislativi che recepiscono le norme di attuazione, una volta istruiti e licenziati dalla Commissione paritetica, vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, emanati dal Presidente della Repubblica e trasmessi al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
mdg
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